Ministero del Turismo - CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN) -Comunicazione.
Venerdì 06 Settembre 2024 08:31

Vi informiamo che il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è il codice assegnato a tutti gli immobili destinati ad uso turistico, affitti brevi, alberghi e qualsiasi tipologia di strutture extralberghiere (B&B, ostelli, agriturismi, affittacamere) in Italia. Viene assegnato dal Ministero del Turismo dopo espressa richiesta da parte del titolare dell’immobile.

E’ stato introdotto per rimpiazzare il Codice CIR (Codice Identificativo Regionale) già in vigore in diverse regioni italiane.

Viene rilasciato attraverso una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, previa specifica richiesta del proprietario contenente i dati catastali e i requisiti di sicurezza.

DA QUANDO SARÀ OBBLIGATORIO IL CODICE CIN?

Secondo la formale comunicazione del Ministero del Turismo, attualmente l’obbligo del Codice CIN è vincolato a un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso, (3 settembre u.s.), che ha confermato l’operatività della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) con tutte le Regioni e del portale telematico del MITUR per l’assegnazione del CIN.

Entrerà in vigore entro l’anno 2024, idealmente entro settembre 2024 come comunicato dal Ministero del Turismo.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA CODICE CIN E CODICE CIR? A COSA SERVE

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) entra in vigore in sostituzione del precedente Codice Identificativo Regionale (CIR), mantenendo la stessa formalità.

Il Codice CIN ha lo scopo di ufficializzare l’inizio dell’attività presso il comune competente, garantendo la piena adesione agli obblighi previsti dalla legge.

Ogni regione è responsabile di generare il Codice CIN, aggiungendo un prefisso alfanumerico al vecchio Codice CIR, fornito direttamente dal Ministero del Turismo.

Pertanto, per le 20 regioni che già prevedevano l’uso del vecchio Codice CIR, sarà necessario procedere alla ricodificazione dall’entrata in vigore entro 30 giorni per i codici già assegnati ed entro 7 giorni per quelli nuovi da assegnare.

CHI DEVE AVERE IL CODICE CIN?

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è necessario per le seguenti categorie di immobili e strutture:

-          Unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche.

-          Locazioni brevi di immobili.

-          Strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere.

COME OTTENERE IL CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE (CIN)?

Per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), è necessario seguire una procedura online automatizzata del Ministero del Turismo. Di seguito sono indicati i passaggi chiave e i requisiti specifici:

-          Richiesta online: il titolare della struttura deve presentare una richiesta formale sul portale ufficiale comunicato dal Ministero del Turismo per ottenere il Codice CIN. La procedura di richiesta avviene esclusivamente online attraverso un sistema automatizzato.

- Per accedere bisognerà utilizzare le credenziali digitali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE)

-          Documenti necessari per richiedere il CIN: è obbligatorio allegare una dichiarazione contenente i dati catastali dell’immobile e l’allegato o autocertificazione che attesti la conformità ai nuovi requisiti di sicurezza.

-          Nel caso di struttura gestita in modo imprenditoriale bisogna confermare il Codice ATECO di appartenenza.

In sintesi, il titolare delle proprietà o delle strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, deve formulare una richiesta specifica al Ministero del Turismo.

A CHI COMUNICARE IL CODICE CIN E QUALI OBBLIGHI HANNO I LOCATORI?

Il codice CIN non deve essere comunicato, ma bensì esposto.

L’obbligo a livello nazionale per i locatori è di esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN) all’esterno della struttura e sui portali online. Le disposizioni sono le seguenti:

  • All’esterno della struttura: il codice CIN deve essere esposto all’esterno dello stabile, posizionato in prossimità del nome dell’immobile a cui fa riferimento. Questo passo è essenziale per garantire la visibilità e l’identificazione chiara della struttura.
  • In tutti gli annunci online: il codice CIN deve essere incluso in ogni annuncio pubblicato su portali online OTA (come Airbnb, Booking.com, Expedia) e su qualsiasi sito web in cui la struttura è pubblicizzata, compresi i siti web di prenotazioni dirette. Questa pratica assicura la trasparenza e la chiara identificazione richiesta dalla legge anche durante la fase di ricerca e prenotazione online.

SANZIONI PREVISTE PER MANCATO POSSESSO DEL CODICE CIN.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) variano in base alla tipologia di violazione.

Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locato l’immobile senza il regolare possesso del Codice CIN, si applicheranno sanzioni pecuniarie significative, che variano da 800 € a 8.000 €.

La mancata esposizione del Codice CIN all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500 € a 5.000 €. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

La regolarità e il rispetto delle normative relative al Codice Identificativo Nazionale (CIN) e alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) saranno oggetto di verifica e controllo da parte dei comuni e delle autorità locali di polizia.

Questi enti saranno responsabili di monitorare e assicurarsi che le strutture ricettive e gli affitti brevi operino conformemente alle disposizioni normative.

I controlli si estenderanno sia alle eventuali violazioni riguardanti il Codice CIN, come la mancata esposizione o la mancata richiesta, sia alla corretta comunicazione della SCIA. In caso di irregolarità, saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

La riscossione delle sanzioni sarà gestita dalle Amministrazioni Comunali nei quali sono ubicati gli immobili o le strutture coinvolte.

N.B.: Tutte le strutture ricettive dal 10/07/2024 possono richiedere il CIN al seguente Link:

https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Settembre 2024 08:34